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Il rendimento netto, fino alla decisione del Tribunale federale pubblicata nel 2020, era considerato lecito ai sensi dell’Art. 269 CO secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, a condizione che non superasse di oltre mezzo punto percentuale il tasso d’interesse delle prime ipoteche (cfr. DTF 123 III 171 E. 6a).
A partire dal 1° gennaio 2008, il riferimento era un tasso ipotecario di riferimento unico per tutta la Svizzera, rilevato trimestralmente dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (art. 12a OLAL).
Aggiungendo lo 0,5% al tasso d’interesse di riferimento vigente, si ottiene il rendimento netto massimo consentito.
Il rendimento netto viene calcolato utilizzando la seguente formula:
Rendimento netto = Reddito locativo netto x 100 : Valore di mercato
Si applica quanto segue: reddito netto da locazione = canone di locazione esclusi i costi accessori pagati dall’inquilino ed esclusi gli accantonamenti e i costi di gestione (manutenzione, perdita dell’affitto, ecc.) a carico del locatore.
Nuova giurisprudenza a seguito dei una sentenza del Tribunale Federale del 2020
Nel 2020 il Tribunale federale ha modificato due parametri per la determinazione del rendimento netto. In futuro, il capitale proprio investito dovrà essere adeguato integralmente al rincaro. È considerato ammissibile un rendimento netto che superi il tasso ipotecario di riferimento di 2 punti percentuali, qualora il tasso di riferimento sia pari o inferiore al 2% (circostanza che, nell’attuale fase di bassi tassi d’interesse, è evidentemente data).
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