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L’accordo relativo a una cosiddetta clausola penale liberatoria prevede che il debitore possa, a sua scelta, recedere dal contratto mediante il pagamento della penale convenzionale (penale liberatoria). La penale è dovuta solo nel momento in cui il debitore esercita il recesso dal contratto. Un’eventuale pretesa risarcitoria della creditrice è presuntivamente esclusa (analogamente all’arra penitenziale).
In altri termini, la clausola penale liberatoria consente al debitore di liberarsi unilateralmente e discrezionalmente dall’obbligazione principale e persegue dunque l’obiettivo opposto rispetto alla funzione ordinaria della penale convenzionale, che è quella di rafforzare il vincolo contrattuale. Dal punto di vista funzionale, la clausola penale liberatoria corrisponde all’arra penitenziale: entrambi gli strumenti facilitano la liberazione unilaterale del debitore dall’obbligazione principale.
Esempio di applicazione della clausola penale liberatoria: nei mutui ipotecari a tasso fisso e a durata determinata, quando il contratto o una prassi bancaria consolidata prevedono la possibilità per il debitore ipotecario di estinzione anticipata del finanziamento mediante il pagamento di un’indennità di rimborso anticipato.
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