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Clausola penale (artt. 160 segg. CO)

Definizione: La clausola penale è una prestazione subordinata a condizione sospensiva che il debitore promette al creditore, mediante atto giuridico, per il caso di mancato adempimento, adempimento non conforme o adempimento tardivo di una determinata obbligazione.

Il debitore è tenuto a pagare la clausola penale solo se non adempie l’obbligazione principale, oppure se la adempie in modo non conforme o con ritardo. La clausola penale può fondarsi sia su un contratto sia su statuti. L’accordo su una clausola penale ha carattere accessorio, ossia si aggiunge a un’obbligazione giuridica già esistente e dipende da essa per nascita, validità e azionabilità. Pertanto, l’accordo sulla clausola penale deve rispettare la stessa forma prescritta per l’obbligazione la cui inosservanza comporta l’applicazione della penale. L’accordo sulla clausola penale può essere concluso contemporaneamente al contratto principale oppure anche successivamente.

La richiesta della clausola penale presuppone che il debitore sia colpevole del mancato adempimento o dell’adempimento inesatto dell’obbligazione principale. Non è invece necessario che il creditore dimostri l’esistenza di un danno (a differenza del risarcimento del danno); il creditore è pertanto dispensato dalla prova del danno subito (art. 161 CO).

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