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Chi sottoscrive un contratto di locazione è generalmente tenuto, a titolo di garanzia per il locatore, a versare un determinato importo su un conto vincolato, che può essere sciolto solo alla fine del contratto. Questa garanzia copre eventuali canoni non pagati, spese accessorie o danni all’immobile locato.
È importante verificare che, con la firma del verbale di riconsegna dell’immobile, il locatore rilasci anche per iscritto l’autorizzazione allo svincolo del deposito del canone, qualora non siano presenti danni. In caso di danni, il locatore dispone di tre mesi per organizzare le riparazioni e attendere le relative fatture.
Il deposito del canone di locazione può ammontare al massimo a tre mensilità di affitto, incluse le spese accessorie forfettarie. Se il contratto di locazione non prevede espressamente un deposito, non è necessario versarlo.
Chi non desidera o non può utilizzare i propri risparmi per costituire il deposito ha la possibilità di stipulare, presso diversi fornitori, un’assicurazione di garanzia per la cauzione locativa (detta anche garanzia del canone di locazione), che copre i rischi sopra indicati.
Il termine deposito cauzionale è sinonimo di deposito del canone di locazione.
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