{"id":73689,"date":"2017-06-01T15:12:28","date_gmt":"2017-06-01T13:12:28","guid":{"rendered":"https:\/\/wwwtest.ginesta.ch\/immobilienwissen\/nuove-regole-per-costruire-sul-lago-di-zurigo\/"},"modified":"2026-06-22T14:53:06","modified_gmt":"2026-06-22T12:53:06","slug":"nuove-regole-per-costruire-sul-lago-di-zurigo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/immobilienwissen\/nuove-regole-per-costruire-sul-lago-di-zurigo\/","title":{"rendered":"Nuove regole per costruire sul lago di Zurigo"},"content":{"rendered":"<p>Chiunque voglia costruire sul lago deve rispettare un gran numero di regolamenti e leggi. Non si devono erigere edifici di grandi dimensioni sulla riva e si deve aumentare la permeabilit\u00e0 e l&#8217;accessibilit\u00e0 per il pubblico. Questo \u00e8 ci\u00f2 che vuole la legge federale sulla pianificazione territoriale, ad esempio. Fino a poco tempo fa, il Cantone di Zurigo utilizzava migliaia di concessioni e licenze rilasciate alla fine del XIX secolo per realizzare questi obiettivi.    <\/p>\n<h2>Sono necessarie delle aggiunte al BZO<\/h2>\n<p>Il 95% delle sponde del Lago di Zurigo \u00e8 costituito da terreni che all&#8217;epoca furono riempiti per la costruzione di strade e ferrovie. Il cantone rilasciava concessioni per queste cosiddette strutture terrestri, che erano soggette a un&#8217;ampia variet\u00e0 di condizioni. Sebbene il terreno sia diventato gradualmente di propriet\u00e0 privata, le condizioni sono rimaste e sono servite al Cantone per proteggere gli interessi del pubblico. Nel 2013, la Corte Suprema Federale si \u00e8 pronunciata in senso contrario: il trattamento speciale dei terreni in concessione era un &#8220;regolamento edilizio speciale&#8221; senza sufficiente fondamento giuridico, secondo la decisione su un caso di R\u00fcschlikon.   <\/p>\n<p>La base giuridica necessaria \u00e8 stata creata con un nuovo paragrafo 67a della legge cantonale sulla pianificazione e l&#8217;edilizia. Il governo cantonale ha autorizzato il dipartimento dell&#8217;edilizia a sottoporre la disposizione alla consultazione. Concretamente, ci\u00f2 significa che i regolamenti edilizi e urbanistici dei comuni rivieraschi devono includere disposizioni aggiuntive su edifici, strutture e aree circostanti. I comuni devono quindi sviluppare una serie di regolamenti simili a un piano di zona centrale per le rive del lago. La creazione di zone lacustri separate, di cui si discuteva ancora due anni fa, \u00e8 stata abbandonata.    <\/p>\n<p>Il nuovo paragrafo definisce anche gli aspetti da regolamentare, tra cui le aree edificabili, la posizione e l&#8217;aspetto degli edifici, la lunghezza, la larghezza e l&#8217;altezza di edifici e strutture e il trattamento dell&#8217;area circostante. In una prima fase, sono state elaborate delle raccomandazioni per tutti questi punti in collaborazione con le comunit\u00e0 rivierasche. L&#8217;idea alla base di queste raccomandazioni \u00e8 che in futuro la costruzione sulle rive dovr\u00e0 essere molto cauta.  <\/p>\n<h2>La nuova divisione del lavoro<\/h2>\n<p>I comuni possono quindi decidere, all&#8217;interno di un determinato quadro, come sviluppare le aree costiere sul loro territorio. In futuro saranno loro &#8211; e non pi\u00f9 il Cantone &#8211; a decidere sulle richieste di costruzione su terreni in concessione. Da parte sua, il Cantone ha il compito di definire l&#8217;area del corso d&#8217;acqua, ossia la zona rivierasca in cui \u00e8 possibile costruire solo edifici specifici di interesse pubblico. La legge federale sulla protezione delle acque prevede una distanza di 15 metri dal lago (in una fase transitoria anche 20 metri). Sono possibili eccezioni nelle aree densamente edificate.    <\/p>\n<p>Nonostante tutto, le concessioni non sono state completamente annullate. Sebbene le limitazioni alla costruzione siano obsolete con la nuova legislazione, altre condizioni rimangono in vigore, come ad esempio le disposizioni sul passaggio dell&#8217;acqua, la manutenzione dei muri di cinta o la concessione di terreni per sentieri e strade pubbliche. Inoltre, la propriet\u00e0 delle installazioni terrestri si basa sulle concessioni, per cui queste devono continuare a esistere solo per motivi legali.  <\/p>\n<p>Il dipartimento dell&#8217;edilizia ha commissionato un parere legale sulle nuove disposizioni, che affronta questioni come queste. La domanda centrale posta agli esperti Tobias Jaag e Markus R\u00fcssli era se gli interessi pubblici potessero ancora essere salvaguardati con la nuova disposizione del paragrafo 67a. La risposta a questa domanda \u00e8 stata affermativa: Gli interessi pubblici verrebbero sicuramente salvaguardati con il nuovo paragrafo, insieme ai requisiti della pianificazione delle strutture. Alcuni di questi interessi pubblici potrebbero essere realizzati anche con i permessi eccezionali per gli edifici nell&#8217;area dei corsi d&#8217;acqua.   <\/p>\n<p>La direzione dei lavori voleva inoltre sapere se le disposizioni accessorie contenute nelle licenze fossero ancora valide. Anche la perizia ha risposto in modo affermativo: Il Cantone pu\u00f2 ancora invocare i diritti concessi nelle licenze. Esiste inoltre una base giuridica sufficiente per questi diritti che &#8220;non si sono estinti n\u00e9 per il passare del tempo n\u00e9 per il mancato esercizio&#8221;. La consultazione sulla nuova sezione del PBG durer\u00e0 dal 12 maggio all&#8217;11 agosto.     <\/p>\n<p>Adi K\u00e4lin, NZZ dal 13.05.2017<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Dipartimento Edilizia lancia una consultazione sul nuovo articolo della Legge sulla Pianificazione e l&#8217;Edilizia<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":8423,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[723],"tags":[],"class_list":["post-73689","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-conoscenza-della-proprieta"],"acf":[],"featured_image_data":{"title":"dji_0142","url":"https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/dji_0142.jpg","width":1920,"height":1080,"srcset":"https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/dji_0142-400x400.jpg 400w, https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/dji_0142-600x600.jpg 600w, https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/dji_0142-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/dji_0142-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/dji_0142-1600x900.jpg 1600w","sizes":"(max-width:400px) 400px, (max-width:600px) 600px, (max-width:768px) 768px, (max-width:1536px) 1536px, (max-width:1600px) 1600px","type":"image\/jpeg"},"featured_image_url":"https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/dji_0142.jpg","jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/dji_0142.jpg","readingTime":4,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73689","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73689"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73689\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":134274,"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73689\/revisions\/134274"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8423"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73689"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73689"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73689"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}