{"id":73132,"date":"2020-06-19T11:04:17","date_gmt":"2020-06-19T09:04:17","guid":{"rendered":"https:\/\/wwwtest.ginesta.ch\/immobilienwissen\/sentenza-storica-in-materia-di-seconde-case\/"},"modified":"2020-06-19T11:04:17","modified_gmt":"2020-06-19T09:04:17","slug":"sentenza-storica-in-materia-di-seconde-case","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/immobilienwissen\/sentenza-storica-in-materia-di-seconde-case\/","title":{"rendered":"Sentenza storica in materia di seconde case"},"content":{"rendered":"<p>La legge sulle seconde case (ZWG) \u00e8 entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 2016. Questo dopo che gli svizzeri hanno votato a favore dell&#8217;iniziativa sulle seconde case l&#8217;11 marzo 2012. Nonostante la base giuridica, sorgono ripetutamente controversie su questioni dettagliate, che tengono impegnati anche i tribunali. L&#8217;8 maggio, la Corte Suprema Federale di Losanna ha emesso una sentenza storica che fa chiarezza sull&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 11 della ZWG. La pi\u00f9 alta corte svizzera ha stabilito che non \u00e8 consentito demolire, ricostruire e contemporaneamente ampliare i cosiddetti &#8220;edifici di vecchia concezione&#8221;, ossia gli edifici che esistevano legalmente o erano autorizzati alla data di adozione dell&#8217;iniziativa. E questo senza sottoporre il nuovo spazio abitativo a una restrizione d&#8217;uso.        <\/p>\n<p><strong>Con\/senza restrizioni d&#8217;uso?<\/strong><br \/>Nello specifico, si trattava di un caso nella zona di Punt Muragl, nel territorio del comune di Samedan. Nel febbraio 2018, le autorit\u00e0 edilizie hanno autorizzato la demolizione dell&#8217;edificio e la costruzione di due nuovi edifici residenziali. All&#8217;edificio residenziale &#8220;Nord&#8221; \u00e8 stata imposta una restrizione d&#8217;uso &#8220;residenza primaria&#8221;. L&#8217;area principale utilizzabile dell&#8217;edificio residenziale &#8220;Sud&#8221; doveva essere ampliata di circa il 30%, senza restrizioni d&#8217;uso. Una comunit\u00e0 di eredi in qualit\u00e0 di vicini diretti (denuncianti) ha presentato un&#8217;opposizione alla richiesta di pianificazione, che \u00e8 stata respinta dal comune. Anche il successivo ricorso al tribunale amministrativo \u00e8 stato respinto quasi un anno fa. Nel settembre dello scorso anno, il denunciante ha presentato ricorso alla Corte Suprema Federale e anche l&#8217;Ufficio Federale per lo Sviluppo Territoriale (ARE) ha fatto ricorso contro la decisione del Tribunale Amministrativo.<br \/>L&#8217;ARE e il comune di Samedan hanno sostenuto che un appartamento, secondo la vecchia legge, era libero di essere utilizzato a piacimento e poteva essere ristrutturato, convertito e ricostruito nell&#8217;ambito dell&#8217;area utilizzabile principale esistente. Allo stesso tempo, lo spazio abitativo esistente poteva essere ampliato fino al 30% senza limitare l&#8217;uso residenziale. Secondo lo ZWG, \u00e8 esclusa solo la creazione di appartamenti aggiuntivi. Per il tribunale amministrativo e il comune di Samedan, non \u00e8 logico che le opzioni di ampliamento esistano solo per gli appartamenti esistenti, ma non per quelli ricostruiti secondo la vecchia legge. Questo non ha senso, soprattutto alla luce degli obiettivi di pianificazione territoriale che prevedono un uso economico del territorio e la densificazione interna.          <\/p>\n<p><strong>Un compromesso politico<\/strong><br \/>La Corte Suprema Federale giunge a una conclusione diversa nel suo ragionamento. Fa riferimento all&#8217;articolo 11 della ZWG. Nel paragrafo 2, le modifiche strutturali sono consentite solo nell&#8217;ambito dell&#8217;area utilizzabile principale esistente, mentre l&#8217;articolo 3 consente un ampliamento di un massimo del 30% come eccezione, con la chiara affermazione &#8220;a condizione che non vengano creati ulteriori appartamenti&#8221;. Si tratta di un compromesso politico: il Consiglio Federale non voleva autorizzare alcun ampliamento perch\u00e9 sarebbe stato contrario all&#8217;obiettivo degli articoli costituzionali. La Corte Suprema Federale fa riferimento anche al dibattito in Parlamento, dove \u00e8 stato dichiarato che il 30% si riferiva solo ad ampliamenti moderati di edifici esistenti. Questo per consentire le ristrutturazioni e gli ammodernamenti necessari, come l&#8217;aggiunta di un ascensore o di un bagno.    <\/p>\n<p><strong>Candinas: &#8220;Limitazione inutile<\/strong>&#8220;<br \/>Per il consigliere nazionale del CVP dei Grigioni Martin Candinas, questa normativa era gi\u00e0 troppo restrittiva quando si discuteva della ZWG. Nel giugno 2018 ha quindi presentato una mozione con l&#8217;obiettivo di eliminare dalla legge la frase &#8220;a condizione che non vengano creati altri appartamenti&#8221;. Nella sua risposta dell&#8217;agosto dello stesso anno, il Consiglio Federale ha fatto riferimento alla Costituzione Federale, che limita la percentuale di seconde case sul totale delle abitazioni a un massimo del 20%. Se la mozione di Candinas venisse accettata, questo limite non sarebbe pi\u00f9 applicabile. Il Consiglio federale parla anche di un compromesso politico.<br \/>&#8220;La mozione di Candinas non \u00e8 stata ancora discussa e sar\u00e0 quindi cancellata dopo la sessione estiva. Candinas intende quindi presentare una nuova iniziativa parlamentare durante l&#8217;attuale sessione. La sentenza della Corte Suprema Federale dimostra che la sua mozione risponde a una preoccupazione pi\u00f9 che giustificata e che \u00e8 necessario modificare la legge immediatamente e il pi\u00f9 rapidamente possibile. Non \u00e8 particolarmente sorpreso dalla sentenza. &#8220;La legge sulle seconde case \u00e8 stata redatta male. La sentenza rappresenta un&#8217;ulteriore restrizione, del tutto inutile, che impedisce un&#8217;attivit\u00e0 edilizia sensata nei nostri villaggi&#8221;, afferma.         <\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.engadinerpost.ch\/2020\/6\/09\/Wegweisendes-Urteil-in-Sachen-Zweitwohnungen\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Fonte: Stifel, Reto. 2020. &#8220;Sentenza storica in materia di seconde case&#8221; Engadiner Post\/Posta Ladina, 08.06.2020<\/em><\/a><\/p>\n<p><a href=\"\/resources\/public\/lava3\/media\/kcfinder\/files\/Illusion8.D.16.06.2020.pdf\" onclick=\"window.open(this.href, '', 'resizable=yes,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=yes,dependent=no'); return false;\">Illusione n. 8: presto non ci saranno pi\u00f9 nuovi appartamenti per le vacanze!<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<h1>Sentenza storica in materia di seconde case<\/h1>\n<p><span style=\"font-size:10px;\"><em>Stifel, Reto. 2020. &#8220;Sentenza storica in materia di seconde case&#8221; Engadiner Post\/Posta Ladina, 08.06.2020<\/em><\/span><\/p>\n<p>Gli edifici storici non possono essere ricostruiti e ampliati allo stesso tempo senza restrizioni d&#8217;uso. Lo ha deciso la Corte Suprema Federale, ribaltando una sentenza del Tribunale Amministrativo. Una sentenza che ha delle conseguenze.  <\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":9373,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[723],"tags":[],"class_list":["post-73132","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-conoscenza-della-proprieta"],"acf":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/c-xl_b0172-v1.jpg","featured_image_data":{"title":"c-xl_b0172-v1","url":"https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/c-xl_b0172-v1.jpg","width":1920,"height":1280,"srcset":"https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/c-xl_b0172-v1-400x400.jpg 400w, https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/c-xl_b0172-v1-600x600.jpg 600w, https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/c-xl_b0172-v1-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/c-xl_b0172-v1-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/c-xl_b0172-v1-1600x1067.jpg 1600w","sizes":"(max-width:400px) 400px, (max-width:600px) 600px, (max-width:768px) 768px, (max-width:1536px) 1536px, (max-width:1600px) 1600px","type":"image\/jpeg"},"featured_image_url":"https:\/\/www.ginesta.ch\/wp-content\/uploads\/c-xl_b0172-v1.jpg","readingTime":4,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73132","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73132"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73132\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9373"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73132"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73132"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ginesta.ch\/it-ch\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73132"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}